IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205,  che  delega
il Governo ad emanare, entro otto mesi dall'entrata in  vigore  della
stessa legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina  dei
reati in materia di imposte sui redditi  e  sul  valore  aggiunto  in
conformita' dei  principi  e  dei  criteri  direttivi  stabiliti  dal
medesimo  articolo,  procedendo  all'abrogazione  del  titolo  I  del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1982,  n.  516,  e  delle  altre  norme  vigenti
incompatibili con la nuova disciplina; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 5 gennaio 2000; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della   Repubblica,   previsto
dall'articolo 17 della predetta legge n. 205 del 1999; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 marzo 2000; 
  Sulla proposta del Ministro delle  finanze  e  del  Ministro  della
giustizia; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente decreto legislativo: 
    a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"  si
intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo  probatorio
analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di  operazioni
non realmente effettuate in  tutto  o  in  parte  o  che  indicano  i
corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura  superiore  a
quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti  diversi
da quelli effettivi; 
    b) per "elementi attivi o passivi" si  intendono  le  componenti,
espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla
determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai  fini
dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto; 
    c)  per  "dichiarazioni"  si  intendono  anche  le  dichiarazioni
presentate   in   qualita'   di   amministratore,    liquidatore    o
rappresentante di societa', enti o persone fisiche; 
    d) il "fine di evadere le imposte" e il  "fine  di  consentire  a
terzi l'evasione" si intendono  comprensivi,  rispettivamente,  anche
del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un
inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi; 
    e) riguardo ai fatti  commessi  da  chi  agisce  in  qualita'  di
amministratore, liquidatore o  rappresentante  di  societa',  enti  o
persone fisiche, il "fine di evadere  le  imposte"  ed  il  "fine  di
sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla societa', all'ente
o alla persona fisica per conto della quale si agisce; 
    f) per "imposta evasa" si intende  la  differenza  tra  l'imposta
effettivamente dovuta e quella indicata nella  dichiarazione,  ovvero
l'intera imposta dovuta nel caso di omessa  dichiarazione,  al  netto
delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di  acconto,
di ritenuta o comunque in pagamento  di  detta  imposta  prima  della
presentazione della  dichiarazione  o  della  scadenza  del  relativo
termine; 
    g)  le  soglie  di  punibilita'  riferite  all'imposta  evasa  si
intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto
o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985,  n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Per il testo dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999,
          si veda nelle note alle premesse.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              -  Il testo degli articoli 9 e 17 della legge 25 giugno
          1999,   n.   205,   recante:  "Delega  al  Governo  per  la
          depenalizzazione  dei  reati  minori e modifiche al sistema
          penale  e  tributario", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          28 giugno 1999, n. 149, e' il seguente:
              "Art.  9 (Reati in materia di imposte sui redditi e sul
          valore  aggiunto).  - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
          entro  otto  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
          presente  legge,  un  decreto  legislativo recante la nuova
          disciplina  dei  reati  in materia di imposte sui redditi e
          sul  valore aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo
          I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle
          altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.
              2.  Il  decreto legislativo sara' informato ai seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) prevedere  un  ristretto numero di fattispecie, di
          natura esclusivamente delittuosa, punite con pena detentiva
          compresa tra sei mesi e sei anni con esclusione del ricorso
          a    circostanze    aggravanti    ad    effetto   speciale,
          caratterizzate  da rilevante offensivita' per gli interessi
          dell'erario  e  dal  fine di evasione o di conseguimento di
          indebiti rimborsi di imposta, aventi a oggetto:
                  1)  le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su
          documentazione  falsa  ovvero  su  altri  artifici idonei a
          fornire una falsa rappresentazione contabile;
                  2)   l'emissione   di  documenti  falsi  diretti  a
          consentire  a terzi la realizzazione dei fatti indicati nel
          numero 1);
                  3)   l'omessa   presentazione  delle  dichiarazioni
          annuali e le dichiarazioni annuali infedeli;
                  4)  la  sottrazione al pagamento o alla riscossione
          coattiva   delle   imposte   mediante  compimento  di  atti
          fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente;
                  5)  l'occultamento  o  la  distruzione di documenti
          contabili;
                b)   prevedere,   salvo   che   per   le  fattispecie
          concernenti l'emissione o l'utilizzazione di documentazione
          falsa  e  l'occultamento  o  la  distruzione  di  documenti
          contabili,   soglie   di   punibilita'  idonee  a  limitare
          l'intervento   penale   ai   soli  illeciti  economicamente
          significativi;
                c)  prevedere  che  le  soglie di cui alla lettera b)
          siano articolate in modo da:
                  1) escludere l'intervento penale al di sotto di una
          determinata  entita'  di  evasione,  indipendentemente  dai
          valori dichiarati;
                  2)  comportare  l'intervento penale soltanto quando
          il  rapporto  tra l'entita' dei componenti reddituali o del
          volume   di   affari   evasi  e  l'entita'  dei  componenti
          reddituali  o del volume di affari dichiarati sia superiore
          ad un determinato valore;
                  3)  comportare,  in  ogni caso, l'intervento penale
          quando  l'entita' dei componenti reddituali o del volume di
          affari  evasi  raggiunga, indipendentemente dal superamento
          della  soglia  proporzionale,  un  determinato ammontare in
          termini assoluti;
                  4)  prevedere nelle ipotesi di omessa dichiarazione
          una   soglia  minima  di  punibilita'  inferiore  a  quella
          prevista per i casi di infedelta';
                d) prevedere    sanzioni    accessorie   adeguate   e
          proporzionate  alla  gravita'  delle  diverse  fattispecie,
          desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta
          e della sua offensivita' per gli interessi dell'erario;
                e) prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il
          risarcimento del danno;
                f) prevedere   la  non  punibilita'  di  chi  si  sia
          uniformato   al   parere   del   comitato   consultivo  per
          l'applicazione  delle norme antielusive, istituito ai sensi
          dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
                g) uniformare  la  disciplina  della prescrizione dei
          reati  a  quella  generale, salvo le deroghe rese opportune
          dalla particolarita' della materia penale tributaria;
                h) individuare  la competenza territoriale sulla base
          del  luogo  in  cui il reato e' stato commesso, ovvero, ove
          cio'  non  fosse  possibile,  del  luogo in cui il reato e'
          stato accertato;
                i) prevedere  l'applicazione  della sola disposizione
          speciale   quando   uno  stesso  fatto  e'  punito  da  una
          disposizione  penale  e da una disposizione che prevede una
          sanzione amministrativa;
                l)  coordinare  le  nuove disposizioni con il sistema
          sanzionatorio   amministrativo,   in   modo  da  assicurare
          risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive".
              "Art. 17 (Esercizio delle deleghe). - 1. Gli schemi dei
          decreti  legislativi  di  cui  agli articoli 1, 9 e 10 sono
          trasmessi  alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della
          Repubblica  almeno  sessanta  giorni  prima  della scadenza
          prevista  per  l'esercizio  delle  deleghe.  Decorsi trenta
          giorni  dalla  data di trasmissione senza che le competenti
          commissioni  permanenti  abbiano espresso il loro parere, i
          decreti possono essere adottati".
              - Il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
          recante:  "Norme  per  la  repressione  della  evasione  in
          imposte  sui  redditi e sul valore aggiunto e per agevolare
          la  definizione  delle  pendenze  in  materia  tributaria",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1982, n. 190,
          concerne  le  norme  per  la  repressione della evasione in
          materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
              - La legge 7 agosto 1982, n. 516, recante: "Conversione
          in  legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 10 luglio
          1982,   n.   429,   recante:   "Norme  per  la  repressione
          dell'evasione  in  materia  di  imposte  sui  redditi e sul
          valore  aggiunto  e  per  agevolare  la  definizione  delle
          pendenze  in materia tributaria. Delega al Presidente della
          Repubblica   per  la  concessione  di  amnistia  per  reati
          tributari",  e'  pubblicata  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 216 del 7 agosto 1982.